Regola N° 7 – La durata della gara – Decisioni ufficiali FIGC

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d’attesa

  1. Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara.
  2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
  3. È facoltà delle Leghe, del Settore Giovanile e Scolastico e dei Comitati ridurre tale termine.

 

Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

  1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui sopra, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dalle norme federali, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
  2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.

 

Norme particolari

  1. La durata per le gare dei campionati “allievi” è fissata normalmente in due periodi di gioco di 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti.
  2. La durata delle gare dei campionati della categoria “giovanissimi” è fissata normalmente in due periodi di gioco di 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti.
  3. La durata delle gare dei campionati della categoria esordienti è fissata normalmente in due periodi di gioco di 25 minuti ciascuno. Nell’ipotesi di tempi supplementari, la durata di ciascuno di essi dovrà essere di 5 minuti.
  4. Per le manifestazioni dell’attività ricreativa sono ammesse deroghe alle norme vigenti in merito alla durata dei tempi regolamentari.

Le relative disposizioni saranno emanate di volta in volta dagli Organi competenti.

 

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