Regola N° 5 L’arbitro – decisioni ufficiali FIGC – 2° Parte

Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco
1) Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I capitani devono salutare gli ufficiali di gara.

2) Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco.

3) Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo o a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.

4) È dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

Persone ammesse nel recinto di gioco
1) Per le gare organizzate dalla LNP, dalla Lega PRO e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria.
La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

1bis) Per le sole gare della LNP, accanto o dietro la panchina, possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della Società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della Società per la loro condotta.
In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara.
Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara o in un apposito documento da allegare allo stesso elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità.
Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei
loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale.

2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della LND di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
d) i calciatori di riserva;
e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

3) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4) II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

5) Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento e, quindi, anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6) Qualora il medico sociale di una delle due Società sia allontanato dal recinto di gioco per decisione dell’arbitro, il medico dell’altra Società è tenuto a prestare l’assistenza sanitaria ai calciatori di entrambe le Società. Il medico, ancorché allontanato deve tenersi a disposizione, fino al termine della gara, nei locali degli spogliatoi per eventuali interventi di pronto soccorso ai calciatori infortunati.

7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all’arbitro né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L’arbitro non può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedano in panchina ma dovrà limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara.

8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall’arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.

9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dalla Società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare
1) Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2) Le Società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico nei propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche nei campi diversi dal proprio.

2bis) È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3) Le Società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene,oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4) Le Società, in occasione delle gare programmate nei propri campi di gioco, devono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5) L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6) Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7) Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno ha causato il provvedimento.

8) In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del terreno di gioco insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9) L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel rapporto di gara i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Assistenza agli ufficiali di gara
1) Le Società devono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Devono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2) Le Società ospitanti – o considerate tali – sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.

3) La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla Società ospitante – o considerata tale – e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo di gioco. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la Società ospitata.
4) In caso di incidenti all’interno del campo di gioco, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Commissari di campo
1) Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro.

2) I Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di gioco.

3) In caso di necessità, i Commissari di Campo devono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle Società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico.

4) Salvo il caso in cui rilevino l’esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di Campo possono astenersi dal qualificarsi.

 

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