Regola N° 5 L’arbitro – decisioni ufficiali FIGC – 1° Parte
Direzione delle gare ufficiali
1) Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – devono essere dirette da un arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili “esordienti” e “pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle Società.
2) Quando non sia prevista la designazione degli assistenti, le Società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere la funzione di assistente di parte, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.
Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare
1) Durante la gara l’arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle “Regole del Gioco” , dalle “Decisioni Ufficiali della FIGC” e dalle “Disposizioni Federali”.
2) L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine
pubblico.
3) È fatto obbligo all’arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi
disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.
4) L’autorità dell’arbitro e l’esercizio dei poteri che gli sono conferiti, per questioni di carattere disciplinare, iniziano dal momento in cui egli giunge nell’area comprendente il terreno di gioco, gli spogliatoi, tutti gli impianti e locali annessi, e termina allorquando se ne sarà definitivamente allontanato.
Il rapporto di gara
Al termine della gara l’arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara, nel quale dovrà indicare, tra l’altro, il risultato della stessa, il minuto in cui sono state realizzate le reti, le sostituzioni e i minuti in cui queste sostituzioni sono state effettuate, i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori e di ogni altra persona ammessa nel recinto di gioco, qualsiasi altro incidente si sia verificato prima, durante e dopo il termine della gara.
L’arbitro dovrà descrivere in maniera chiara le motivazioni dei provvedimenti disciplinari e fornire una descrizione dettagliata degli incidenti eventualmente verificatisi. L’arbitro, comunque, è tenuto a menzionare nel proprio rapporto di gara ogni incidente verificatosi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara. Inoltre deve sempre riferire in merito a qualsiasi infortunio che si sia verificato nel corso di un incontro, indicando con la massima precisione possibile i particolari, le modalità, il nome dell’infortunato, nonché quello del calciatore che, anche se involontariamente, abbia provocato l’incidente. L’arbitro deve allegare al proprio rapporto di gara, sul quale ne farà menzione, i rapporti consegnatigli dagli assistenti (e dal quarto ufficiale di gara laddove previsto) al termine dell’incontro. Detti rapporti dovranno contenere la descrizione degli episodi da lui non controllati personalmente e dovranno essere compilati anche nel caso non vi sia nulla da segnalare.
L’invio del rapporto di gara sarà considerato operante se trasmesso per via postale ordinaria o con altro mezzo di spedizione concordato tra la FIGC, le rispettive Leghe e l’Organo Tecnico dell’AIA competente.
Altri doveri dell’arbitro
1) È dovere dell’arbitro, come di ogni dirigente federale o di Società e di qualsiasi altro tesserato, informare senza indugio la Federazione di atti o fatti, compiuti da parte di chiunque, contro i principi della lealtà e della probità sportiva e che comunque non siano compatibili con le esigenze agonistiche e la regolarità delle competizioni sportive o con la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione.
2) Rispondono di illecito sportivo le Società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
Assenza dell’arbitro designato
1) Se all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’arbitro designato non è presente nel campo di gioco, le due squadre devono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza.
Nel caso che l’assenza perduri oltre tale termine, le due Società interessate devono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall’ora fissata per l’inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri:
- un arbitro a disposizione della C.A.N. A – B può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della CAN PRO;
- un arbitro a disposizione della CAN PRO può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della CAN D;
- un arbitro a disposizione della CAN D può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un CRA;
- un arbitro a disposizione di un CRA può essere sostituito da altro arbitro effettivo.
2) L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla Società ospitante quanto su quella ospitata.
3) Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Nel caso siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell’arbitro designato, compete a questi dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico, la direzione della gara è affidata all’arbitro a disposizione dell’organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.
4) La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall’arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto di gara, deve essere inoltrato dall’arbitro supplente alla Lega, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
5) La Società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
6) Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo di gioco e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa.
Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall’arbitro supplente.